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Emergenza Covid 19 – Il Sindaco Fallone chiude piazze e vie adiacenti

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Emergenza Covid-19 - Decreti di chiusura

Data:

30 Dicembre 2021

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Descrizione

ORDINANZA

Sindaco

Registro Generale N. 58 DEL 30-12-2021Oggetto: Misure in relazione all'urgente necessità di prevenire assembramenti di persone, nellambito dellemergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e delle sue varianti, e di tutela della salute pubblica. Visti:

  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
  • la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
  • il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
  • l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
  • l'articolo 54, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
  • la delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020  con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;
  • la delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020  con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021
  • il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
  • il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”
  • Visto il D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

 RICHIAMATO l’articolo 11 del DPCM 24 ottobre 2020, per il quale “Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata”; 

CONSIDERATO la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; l'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che "Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale'";l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività; 

RILEVATO che in alcune aree comunali del paese si sono verificati episodi di assembramento oltre i limiti tollerabili;che in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati;che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale hanno evidenziato le difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni in talune località a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore serali e notturne;che a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e contemperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l’esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all’esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla salute dei cittadini; 

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, nonché di favorire un’efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;l'evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi nell'ambito delle fasce di età più basse della popolazione; 

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi per le particolari esigenze di celerità del procedimento;ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all’interesse della salute dei cittadini;

 ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 e delle sue varianti con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

    1. La chiusura degli esercizi pubblici di BAR, PUB, PIZZERIE, BRACERIE E ROSTICCERIE dalle ore 16:00 alle ore 06:00, fatta eccezione per quelli che effettuano asporto di alimenti, con divieto per questi ultimi di somministrazione per asporto a consumazione immediata di bevande alcoliche e non alcoliche fatta eccezione dell’acqua.
    2. Il divieto assoluto di ogni forma di somministrazione di cibi e bevande su aree pubbliche ed in forma itinerante dalle ore 16:00 alle ore 06:00;
    3. Il divieto assoluto di utilizzo, per tutte le attività commerciali, delle aree esterne per la somministrazione di cibi e bevande, compresi dehors e altre strutture esterne, ed ogni forma di consumazione dalle ore 16:00 alle ore 06:00;
    4. Il divieto assoluto di stazionamento ed assembramento nelle seguenti aree pubbliche dalle ore 16:00 alle ore 06:00: Piazza Umberto I - Viale Rimembranza - Piazzale Mazzini - Piazza Regina Margherita - Piazza Falcone e Borsellino - Belvedere di via Civita Farnese - Via Quinto Tasciotti - Via Fontana - Piazzale Matrice - Via Matrice (da incrocio SR82 fino a 100 m dopo ingresso piazzale matrice) - Via Civita Farnese (SR82) (da Farmacia Manna a bivio con via Colleperello) - Via Amilcare Loyola - Via Giovanni Cedrone - Via Inolfa - Intero centro storico - Piazza San Cataldo - Piazzale Mulino - Piazzale Scuola Salvo D’Acquisto - Via Madonna della Guardia compreso tutta l’area del Santuario
    5. In tali aree e nella fascia oraria di chiusura è fatto divieto di sostare e verrà consentito il solo transito e l’accesso alle attività commerciali regolarmente aperte e alle abitazioni private.
    6. Viene fatta deroga all’utilizzo delle suddette aree, per comprovate esigenze di salute o di assoluta necessità, ovvero possono utilizzare tale aree le persone residenti nel comune di San Giovanni Incarico che, per particolari esigenze di salute certificate, hanno necessita di svolgere attività di svago e passeggio all’aperto, da soli o accompagnati da un convivente.
    7. Possono inoltre transitare, in deroga al divieto, fermo restando il divieto di stazionamento, le persone anagraficamente residenti o comunque che accedono alle abitazioni private (parenti, persone addette all’assistenza di persone, commensali, etc.), le persone che svolgono nell’area la propria attività lavorativa, le persone che affluiscono agli esercizi pubblici che possono esercitare la propria attività;
    8. Il divieto si applica dal giorno 31 dicembre 2021 e fino alla data del 2 gennaio 2022 compreso, salvo ulteriori prolungamenti se necessari;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. È comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Incarico;Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.DISPONE

  • la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Incarico;
  • La trasmissione di copia della presente ordinanza al Prefetto di Frosinone ed al Questore di Frosinone.
  • La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull’ottemperanza della presente ordinanza.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:Autorità emanante: Comune di San Giovanni Incarico Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: UFFICIO POLIZIA LOCALE  Il responsabile del procedimento è Ag. di P.L. Stefano Di SantoSi informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

IL Sindaco
 Fallone Paolo

 

Ultimo aggiornamento: 01/06/2023, 12:00

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